1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.
2. Le DSA non sono in alcun modo assimilate all'handicap e per esse non possono essere costituiti i gruppi di studio e di lavoro previsti dall'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. La dislessia è un disturbo specifico che si manifesta come difficoltà nella decodifica della lettura.
4. La disgrafia è un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in un deficit nella realizzazione grafica.
5. La disortografia è un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in un deficit nei processi di cifratura.
6. La discalculia è un disturbo specifico del calcolo che si manifesta in una debolezza nella strutturazione cognitiva delle componenti di cognizione numerica e nelle procedure esecutive.
7. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
8. Le DSA impediscono l'utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura o di calcolo e possono costituire una limitazione importante dell'inserimento scolastico e per lo svolgimento di alcune attività della vita quotidiana delle persone che ne sono affette.